
E' stata confermata la convenzione con MBA.
In allegato troverete le condizioni per il biennio 2021- 2022.
Preghiamo gli interessati a darne riscontro nel più breve tempo possibile.
E' stata confermata la convenzione con MBA.
In allegato troverete le condizioni per il biennio 2021- 2022.
Preghiamo gli interessati a darne riscontro nel più breve tempo possibile.
Allegata alla presente Vi trasmettiamo una comunicazione del nostro centro di assistenza fiscale di riferimento, FENALCA, che illustra lo slittamento dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, a seguito dei noti eventi legati alla pandemia COVID-19.
Continueremo ad aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi.
Il Governo ha spostato in avanti i termini per il 730 che si potrà trasmettere entro il 30 settembre mentre la consegna e la trasmissione della Certificazione Unica è spostata al 31 marzo. Il precompilato sarà disponibile dal 5 maggio.
Vi consigliamo di consultare il link allegato.
Vi proponiamo l'allegato articolo del Presidente dei Revisori dei Conti della F.A.P., Filippo Vasta che ha dato attenzione anche alla problematica fiscale riguardante il Fondo Sanitario Integrativo Intesa Sanpaolo.
Queste note non intendono sostituire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del mod. 730, istruzioni che costituiscono la guida fondamentale per la dichiarazione dei redditi. Esse si limitano a sintetizzare alcuni punti salienti e di generale interesse delle varie sezioni del modulo.
Non è sfuggito a molti Soci che l'Agenzia delle Entrate ha emesso il precompilato nel quale non sono esposti, per i soli uomini, i redditi 2017 erogati dall'INPS ai destinatari della cat. VOBANC.
L'inconveniente coinvolge tutti i colleghi delle ex Banche di Diritto Pubblico.
In allegato potrete leggere la lettera di protesta inviata all'Agenzia Centrale delle Entrate ed alla Direzione dell'INPS.
Abbiamo il piacere di segnalare che l'INPS, pur non avendo fornito il doveroso riscontro alle nostre precise richieste, pubblicate anche sull'ultimo numero di Senatus, ha determinato quanto trattenuto in eccedenza certificandolo nell'ultima versione del C.U. 2017.
La somma spettante a ciascuno verrà inclusa nel cedolino di pensione di maggio prossimo con la causale "Credito IRPEF da piattaforma fiscale".
A seguito della nostra segnalazione inviata all'INPS il 30/03/2016, l'Istituto, dal 6 maggio, ha prodotto dei nuovi CUD rettificando, nella maggioranza dei casi, l'imponibile precedentemente certificato. Invitiamo tutti i Soci a munirsi della nuova certificazione prima di presentare la denunzia dei redditi relativa al 2015 e a consultare quanto esposto sul Forum.
Messaggio rivolto ai percettori di pensione sostitutiva ai quali è stato riconosciuto, ai senti dell’art. 1 D.L. Legge n. 66 del 24/4/2014 il credito di € 640,00 complessivi per il periodo d’imposta 2014.
L’INPS con messaggio n. 5661 del 27/6/2014 ha precisato che coloro che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio (perché percettori di altre pensioni e/o redditi di lavoro) sono tenuti a darne opportuna comunicazione, al proprio sostituto d’imposta, affinché sia recuperato quanto erogato nei vari pagamenti già avvenuti e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Nel mese di giugno, a favore dei pensionati destinatari di pensione sostitutiva a carico del Fondo aziendale, è stato corrisposto, quanto previsto dall’art.1 D.L. 66 del 24 aprile 2014 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati e Redditi derivati da prestazioni previdenziali”.
Pertanto, nei confronti dei soggetti sopra richiamati, con un reddito presunto complessivo inferiore ad € 24.000 sono state corrisposte le somme previste.
Da € 24.000 a € 26.000, spetta una somma proporzionatamente ridotta alla differenza tra 26.000 meno il reddito superiore a 24.000 diviso 2.000.
Quanto sopra è collegato all’irpef dovuta nel corso dell’anno. Ne consegue che, coloro che godono di detrazioni d’imposta, potrebbero beneficiare di un minor credito.
Per espressa previsione del decreto, sono esclusi dal beneficio i percettori di pensione INPS di qualsiasi misura ancorché destinatari di trattamento complementare a carico del Fondo.
. Si allega per opportuna conoscenza la circolare n. 67 dell’INPS.
Proponiamo alcune domande poste frequentemente dai contribuenti all'Amministrazione Finanziaria in merito alla corretta applicazione della TASI e dell'IMU.
Da fonte FENALCA a cura di Gennaro Perrotta.
L'Agenzia delle Entrate si è espressa sui controlli preventivi sui crediti da 730 over 4.000,00 euro se presenti familiari a carico o eccedenze dell'anno precedente, misura necessaria per bloccare le frodi.
Da fonte FENALCA a cura di Gennaro Perrotta.